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Detrazione spese mensa - La buona notizia

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Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge 107/2015, La Buona Scuola e della legge di Stabilità 2016, la grande novità di quest’anno è la possibilità di portare in detrazione le spese per la mensa scolastica al 19% per un limite di spesa di 400 euro a figlio studente.

Secondo quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 3/E del 2 marzo 2016, a seguito della risposta del MIUR circa le spese scolastiche detraibili dalla dichiarazione dei redditi 2016 tramite 730 e Unico, indifferentemente dalla

frequenza di scuola d’infanzia, primo ciclo di istruzione e scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.

La circolare 3/E 2 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate, ha chiarito, sulla base della risposta del MIUR in merito alla distinzione tra i contributi volontari deducibili e le spese d’istruzione detraibili, che la nuova lettera e-bis dell’articolo 15 comma 1 del TIUR, prevede:

Detrazione per le spese di istruzione sostenute dal contribuente per la frequenza dei seguenti istituti scolastici:

Scuole dell’infanzia, ossia, gli ex asili;
Scuole del primo ciclo di istruzione cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie);
Scuola secondaria di secondo grado, ex superiori, nel limite massimo di spesa pari a 400 euro ad alunno o studente.

La stessa lettera, prevede inoltre la non cumulabilità di detta detrazione con la deduzione prevista per le erogazioni liberali a favore delle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa.